La legge di Stabilità dello scorso anno ha stabilito che non pagano la Tasi gli inquilini che destinano la casa affittata ad abitazione principale. In attesa della scadenza del 16 dicembre 2016, vediamo quali sono le regole di quest’anno.
Pagamento Imu e Tasi inquilini
Secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità, a partire dal 2016 è abolita l’imposta sui servizi indivisibili per i proprietari di prime case. Ma l’esenzione non vale solo per i proprietari, ma anche per gli inquilini che prendano la residenza nell’immobile locato. A versare l’imposta sarà in questo caso il proprietario secondo la percentuale deliberata dal Comune. In mancanza di un’opportuna delibera la percentuale da versare è del 90%. Il proprietario dovrà versare sulla casa anche l’Imu. Ma non è tenuto a versare la restante parte (il 10%) non corrisposta dall’inquilino
Tasi inquilino prima o seconda casa
Diverso è il caso in cui l’inquilino non risieda nell’immobile affittato. In questa ipotesi dovrà versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della stessa. La restante parte deve essere versata dal proprietario. Anche i titolari di leasing o gli inquilini di locali commerciali dovranno versare la quota che corrisponde loro. Le imprese e i professionisti, inoltre, potranno dedurre la Tasi ai fini Irpef e Ires, come avviene per la Tari e a differenza di quanto previsto per l’Imu. L’imposta municipale, infatti, a partire dal 2013 è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20%.