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Lo stalker non è sempre un fidanzato lasciato o un ex marito. Il persecutore può essere anche un vicino di casa. Il reato scatta quando il comportamento del condomino diventa tanto esasperante da indurre il vicino perseguitato a prendere tranquillanti, e ad assentarsi dal lavoro, mettendo così in atto quel cambio di abitudini nella propria vita rivelatore dello stato di ansia e utile a configurare il reato di stalking.

E’ quanto accaduto nel caso esaminato (sentenza 26878) nel quale la Cassazione ha valuto subito sgombrare il campo da un dubbio, quasi inevitabile quando si parla di vicini di casa, che alla base delle numerose querele inoltrate dal perseguitato, ci fossero intenti calunniatori o contrasti economici: per i giudici chi “denunciava” era tanto credibile quanto esasperato. Per la Cassazione (sentenza 39933/13) nel reato di stalking possono rientrare diverse azioni persecutorie: dal gettare rifiuti nei terrazzi o nei giardini degli altri, al volume altissimo dello stereo.

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