Con la legge di riforma 220/2012, che ha attribuito più poteri e responsabilità all’ amministratore e come disposto dall’ articolo 1129 del Codice civile, «salvo che sia stato espressamente dispensato dall’ assemblea, è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso» Così, nel caso in cui un condomino non paghi le spese comuni – e tra queste rientra anche la quota per il riscaldamento centralizzato – l’amministratore è obbligato ad agire giudizialmente contro il moroso. Dapprima (ma è facoltativo) inviando al diretto interessato una lettera di sollecito; quindi, senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, ottenendo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Sarà poi il giudice, sulla base del rendiconto e del riparto delle spese prodotti dall’ amministratore, a obbligare il moroso a saldare i suoi debiti, pena il pignoramento dei beni.
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