La vendita “anticipata” della casa coniugale in caso di separazione non fa perdere i benefici prima casa, a patto che nell’accordo di separazione omologato dal giudice ci siano clausole dedicate. Lo prevede la risoluzione 80/2019.
In base all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74,concernenti il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio, si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale , non comporta la decadenza dal relativo beneficio».