La legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015, art.1, comma 55) ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 2016, la possibilità per il contribuente che sia già intestatario di un’abitazione per la quale ha beneficiato dell’agevolazione “prima casa”, di poter acquistare, e quindi rogitare, un’altra abitazione, sempre beneficiando dell’agevolazione, purchè la prima sia venduta o ceduta anche a titolo non oneroso entro un anno dal rogito.Tale norma si applica sia ai contratti in regime di registro (aliquota agevolata 2%), di Iva (aliquota agevolata4%) e ai contratti in registro di leasing (aliquota agevolata 1,5%)Per usufruire delle agevolazioni il compratore dovrà rispettare le altre condizioni previste. In particolare: il contribuente dovrà spostare entro 18 mesi la residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa l’abitazione acquistata in precedenza con l’agevolazione deve essere «alienata» (dunque ceduta anche a titolo non oneroso) entro un anno dalla data dell’atto del nuovo acquisto; la mancata realizzazione di questa condizione comporta la decadenza dell’agevolazione e l’obbligo di pagare la differenza d’imposta e la sanzione del 30%.
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